Articolo 1 – COSTITUZIONE

È costituita ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105 l’Associazione “Ingegneria Senza Frontiere – Modena – ODV”, in breve denominabile anche come “ISF-Modena ODV”.

 

Articolo 2 – SEDE

L’Associazione ha sede in Modena, Via Vivarelli, 1. L’associazione potrà procedere a modificare la sede nell’ambito del Comune di Modena con delibera dell’assemblea ordinaria senza procedere a modifica dello statuto.

 

Articolo 3 – FINALITÀ

  1. L’Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
  2. ISF-Modena ODV opera per la solidarietà tra i popoli e la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. La finalità dell’Associazione è quello di creare uno spazio di progetto comune a “Nord” e “Sud” del mondo in cui elaborare, realizzare e diffondere pratiche e tecniche ingegneristiche volte a favorire la piena realizzazione di tutti gli individui e comunità umane, nel rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali universalmente riconosciute.
  3. L’Associazione rivolge particolare attenzione al miglioramento della qualità della vita nel “Sud” del mondo.
  4. L’azione dell’Associazione si fonda sul rispetto e valorizzazione della cultura e dell’identità di ciascuna comunità, nonché sul rispetto delle necessità delle future generazioni e degli ecosistemi.

 

Articolo 4 – ATTIVITÀ

  1. L’Associazione nasce all’interno del mondo universitario e si rivolge in via preferenziale a studenti, docenti, ricercatori, laureati ed operatori nel settore delle discipline tecnico-scientifiche.
  2. L’Associazione è comunque aperta a tutti coloro che desiderino collaborare al raggiungimento delle sue finalità.
  3. Tra le attività di cui sopra sono comprese le seguenti, per le quali si fa riferimento ai punti sottoindicati dell’art. 5 del Codice del Terzo Settore:
    1. attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, secondo il punto d);
    2. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, secondo il punto e);
    3. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, secondo il punto f)
    4. formazione universitaria e post-universitaria, secondo il punto g), anche attraverso la divulgazione e promozione delle tematiche e dei contenuti associativi all’interno del mondo accademico;
    5. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, secondo il punto i);
    6. cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125, e successive modificazioni, secondo il punto n), promuovendo l’uso di tecnologie appropriate, dello sviluppo endogeno, dello scambio culturale e tecnologico e della condivisione in tutte le realtà locali e in tutti i contesti sociali;
    7. integrazione sociale dei migranti, secondo il punto r);
    8. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale elencate dall’art.5 del Codice del secondo il punto u);
    9. promozione della pace tra i popoli e della nonviolenza, secondo il punto v);
    10. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, inclusi i gruppi di acquisto solidale, secondo il punto w);
    11. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati, secondo il punto z).
    12. interventi e servizi sociali secondo il punto a)
    13. Garanzia del rispetto della Carta dei Principi da parte dei singoli associati;
    14. Responsabilizzazione di tutti gli associati, con l’obiettivo di trasmettere sensibilità e coscienza critica nei confronti delle attività, dell’organizzazione e della figura professionale dei soci degli associati;
  4. Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.
  5. L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

 

Articolo 5 – SOCI

  1. Chiunque intenda divenire Socio deve rivolgere espressa domanda scritta al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone e di essere disposto, per quanto in suo potere, di operare al conseguimento degli scopi dell’Associazione, oltre all’impegno a rispettare le norme del presente Statuto e ogni delibera degli Organi dell’Associazione. Possono essere soci dell’associazione unicamente le persone fisiche.
  2. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 2 mesi dal loro ricevimento: in assenza di un provvedimento entro tale termine, si intende che essa è stata accolta.
  3. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, è fatto salvo quanto previsto nei commi 4 e 5 del presente Articolo.
  4. I Soci possono in qualsiasi momento notificare la loro volontà di recedere dall’Associazione: il recesso ha efficacia dal momento in cui il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.
  5. Tutti i Soci cessano di appartenere all’Associazione:
    1. ) per dimissioni volontarie (recesso);
    2. ) per morte;
    3. ) per esclusione deliberata dall’assemblea su proposta del direttivo per gravi motivi;
    4. )per non aver presenziato, né in proprio né per delega, a nessuna delle riunioni dell’Assemblea nel corso di un anno solare.
  6. L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea dei soci su proposta del Comitato direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle eventuali quote associative o contributi versati.

 

Articolo 6 – DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

  1. Tutti i Soci hanno diritto:
    1. ) a partecipare, in proprio o per delega, alle riunioni dell’Assemblea e a votarne, direttamente o per delega, le relative delibere;
    2. ) a partecipare all’elettorato attivo e passivo;
    3. )a svolgere l’attività preventivamente concordata sulla base delle loro disponibilità;
    4. ) a recedere dall’appartenenza all’Associazione
    5. ) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione, con possibilità di ottenerne copia previa richiesta scritta.
  2. Tutti i Soci hanno l’obbligo:
    1. ) di partecipare, in proprio o per delega, ad almeno una delle riunioni dell’Assemblea nel corso di un anno solare;
    2. ) di svolgere la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
    3. )di rispettare le norme del presente Statuto ed ogni delibera degli Organi dell’Associazione.

 

Articolo 7 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

  1. Sono Organi dell’Associazione:
    1. ) l’Assemblea;
    2. ) il Consiglio Direttivo;
    3. ) il Presidente;
  1. Tutti gli organi collegiali dell’associazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all’ordine del giorno. I membri dell’organo potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la video conferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto.
  2. L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

 

Articolo 8 – L’ASSEMBLEA

  1. L’Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.
  2. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell’anno in corso. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 2 deleghe.
  3. L’Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
  4. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’organo direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell’organo direttivo eletto dai presenti.
  5. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 8 giorni prima della data della riunione.
  6. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall’orario di convocazione.
  7. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.
  8. L’Assemblea ordinaria:
    • nomina e revoca i componenti dell’organo direttivo;
    • approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
    • stabilisce l’entità della quota associativa annuale;
    • elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
    • si esprime sull’esclusione dei soci dall’associazione;
    • si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
    • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti
    • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari
    • delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall’Organo Direttivo;
    • fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale;
    • destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.
  1. L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell’Associazione.
  2. Per modificare lo statuto occorrono, in proprio o per delega, in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
  3. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all’unanimità.
  4. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
  5. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

 

Articolo 9 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

  1. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7, eletti dall’Assemblea dei soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 2 anni e sono rieleggibili per 3 mandati consecutivi.
  2. Il Consiglio Direttivo è composto dai Consiglieri eletti dall’Assemblea nel numero da essa stabilito e dal Presidente. Possono far parte del consiglio direttivo unicamente gli associati.
  3. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni 3 mesi.
  4. Le riunioni sono convocate dal Presidente almeno 7 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta cartacea e/o informatica contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione oltre all’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare.
  5. Il Consiglio Direttivo si riunisce, inoltre, ogniqualvolta lo richieda almeno 1/3 dei Consiglieri, in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 7 giorni della richiesta e la riunione deve avvenire entro 7 giorni dalla convocazione.
  6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei membri. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito, anche in assenza delle formalità di convocazione di cui ai commi 3 e 4, qualora siano presenti tutti i suoi membri.
  7. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.
  8. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
    1. ) nominare il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
    2. ) elaborare gli indirizzi programmatici dell’Associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
    3. )sottoporre all’approvazione dell’Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
    4. )fissare le norme per il funzionamento dell’Associazione, in accordo con i principi indicati dall’Assemblea;
    5. ) accogliere o rigettare le domande degli aspiranti Soci;
    6. ) ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.
    7. ) proporre all’assemblea la delibera di esclusione di associati qualora sussistano gravi motivi
  9. Ogni membro del Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto non esercitabile mediante delega. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  10. Nel caso in cui per dimissione o altre cause, uno o più componenti del Consiglio Direttivo decadano dall’incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio.
  11. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere all’elezione di un nuovo Consiglio.

 

Articolo 10 – IL PRESIDENTE

  1. Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di Terzi ed in giudizio.
  2. Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
  3. In caso di necessità e urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
  4. In caso di assenza o impedimento, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente; in mancanza, da un altro membro del Consiglio Direttivo, designato dal Consiglio Direttivo stesso.

 

Articolo 11 – IL VICE PRESIDENTE

  1. Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.
  2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impedito nell’esercizio delle proprie funzioni.

Articolo 12 – IL SEGRETARIO

  1. Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.
  2. Il Segretario coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione ed ha i seguenti compiti:
    1. ) provvede alla tenuta e all’aggiornamento del Registro dei Soci;
    2. ) è responsabile della redazione e della conservazione dei Verbali delle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

 

Articolo 13 – IL TESORIERE

  1. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.
  2. Il Tesoriere cura la gestione della cassa ed ha i seguenti compiti:
    1. ) predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo;
    2. ) provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
    3. )provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

 

Articolo 14 – I LIBRI

  1. L’associazione deve tenere i seguenti libri:
    1. ) libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
    2. ) registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
    3. ) libro delle riunioni e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
    4. ) libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo tenuto a cura dello stesso organo.
  2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi dell’associazione ISF-Modena. In caso di mancato reperimento dei suddetti libri, possono fare pervenire richiesta scritta al Consiglio Direttivo, che ha l’obbligo di rispondere e di predisporre l’accesso ai libri.

 

Articolo 15 – DURATA DELLE CARICHE

  1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di 2 anni, e non possono essere riconfermate per più di tre volte consecutive.
  2. Le sostituzioni effettuate nel corso dell’anno, sempre mediante elezione in Assemblea, decadono allo scadere dell’anno medesimo.
  3. Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art. 2.

 

Articolo 16 – RISORSE ECONOMICHE

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

  1. quote e contributi degli associati;
  2. eredità, donazione e legati;
  3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  4. contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
  5. entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
  9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

 

Articolo 17 – BILANCIO O RENDICONTO

  1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo (rendiconti) da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, che deciderà a maggioranza di voti.
  2. Il bilancio (rendiconto) deve coincidere con l’anno solare. Nell’ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo dell’associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex art 6 del Codice del Terzo Settore.
  3. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
  4. Nell’ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo dell’associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex art 6 dlgs 117_17.

 

Articolo 18 – AVANZI DI GESTIONE

  1. All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa né all’atto del suo scioglimento, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
  2. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o quelle ad esse direttamente connesse.

 

Articolo 19 – SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

 

Articolo 20 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l’arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell’arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Modena.

 

Articolo 21 – CLAUSOLA FINALE

Per quanto non previsto nel presente statuto saranno applicate le disposizioni di legge contemplate dal Codice Civile, dal Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e successive modifiche, e dalle vigenti disposizioni legislative in materia.

 

Articolo 22 – ESENZIONE

Il presente statuto è esente dall’imposta di bollo e di registro ai sensi dell’art 82 del codice del terzo settore in quanto trattasi di organizzazione di volontariato.